ATTENZIONE: nuova modalità di pagamento con pago PA
Comunichiamo che a tutti gli iscritti è pervenuto via PEC e via e-mail l’avviso PagoPA per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo.
Tale modalità di riscossione delle quote è divenuta obbligatoria per tutti gli enti pubblici ai sensi dell’art 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2018 utilizzando l’ avviso PagoPA con una delle seguenti modalità:
– il modulo può essere stampato e presentato per il pagamento presso le ricevitorie Sisal
– il modulo può essere stampato e presentato per il pagamento presso gli sportelli delle banche aderenti al circuito pagoPA
(attenzione: non tutti gli istituti di credito hanno per il momento dato la propria disponibilità di prestatori di servizio elenco disponibile al link)
– on line solo per coloro che hanno il conto presso banche aderenti al circuito pagoPA (l’elenco è disponibile a questo link, che è presente in fondo al proprio modulo)
– on line procedura con home banking o tramite sportello ATM, solo per coloro che hanno il conto presso banche aderenti al circuito pagoPA (l’elenco è disponibile a questo link, che è presente in fondo al proprio modulo)
– on line con carta di credito e/o prepagata accedendo al portale tramite il primo link presente nel proprio modulo.
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Gli importi deliberati per l’anno 2018 sono di seguito indicati:
- Per tutti gli Iscritti all’Albo fino all’anno 2015 compreso: € 310,00
- Per tutti gli Iscritti all’Albo a partire dall’anno 2016 compreso: € 250,00
- Quota ridotta per il primo anno di iscrizione e per i due successivi
- Per coloro che si iscrivono nel 2° semestre il contributo è ulteriormente ridotto a € 125,00
- Per le STP € 310,00
Il DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha previsto l’obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici per gli Enti Pubblici, i quali devono far transitare dalla piattaforma elettronica tutti i pagamenti ad essi spettanti (PagoPA).
Al riguardo, si comunica che la modalità di pagamento a partire dal 2018 sarà adeguata ai criteri indicati dall’art. 5 dell Codice dell’Amministrazione Digitale.
Non saranno più accettate altre forme di pagamento.
Mancato versamento
Il mancato pagamento del contributo non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine ma, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare a norma dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.
Riportiamo integralmente l’art. 4 del Nuovo Regolamento Gestione Quote approvato da questo Consiglio in data 14.02.2017:
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Mancato versamento nei termini stabiliti
1. Decorso inutilmente il termine di adempimento così come stabilito dall’art. 3, l’iscritto deve corrispondere, oltre all’importo della quota, una somma ulteriore rappresentata dalle spese vive amministrative sostenute per la gestione dell’omesso pagamento oltre che dagli interessi legali maturati dal giorno del termine del pagamento.
2. La procedura adottata dall’Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all’art. 3, è la seguente:
a. entro trenta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato all’art. 3, l’Ordine invia all’iscritto una prima comunicazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, contenente: i) il sollecito al pagamento della quota, ii) l’importo delle spese amministrative, iii) le aliquote di calcolo degli interessi, iv) la data di scadenza entro la quale saldare quanto indicato;
b. una volta spirato il termine di cui alla precedente lett. a) senza che l’iscritto abbia versato quanto indicato nella comunicazione di cui alla lettera a), l’Ordine provvede entro ulteriori trenta giorni ad inviare un secondo sollecito, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, nel quale saranno indicati i nuovi importi e la nuova scadenza;
c. decorso inutilmente anche il temine di cui alla lettera b), il Consiglio dell’Ordine comunica al Consiglio di Disciplina il nominativo dell’iscritto inadempiente. Il Presidente del Consiglio di Disciplina avvia il procedimento disciplinare, che potrebbe concludersi con la sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto e l’avvio della procedura per la riscossione coatta delle somme dovute dall’iscritto;
d. dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito viene presa dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, Podestà disciplinare, del Codice deontologico e nei limiti previsti dalla legge.
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