In riferimento alla nota ricevuta in data odierna dal nostro Consiglio Nazionale si ribadisce quanto riportato sui D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020 dove vengono individuate misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus, dapprima in tutta la regione Lombardia e in altre 14 province, e a partire da oggi 10 marzo estese in tutto il territorio nazionale.
A fronte delle predette disposizioni, fatte salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020, si segnala quanto segue:
- sono sospesi eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- è sospesa ogni attività di formazione frontale o connessa e conseguente ad essa, compresi i corsi abilitanti frontali;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica; appare comunque possibile riprogrammare le prove concorsuali, preselettive e prove scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi (cfr. Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica);
- evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; munirsi a tal fine di autocertificazione;
- utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;
La Segreteria dell’Ordine è chiusa al pubblico con la sola reperibilità telefonica e via mail con orario:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Eventuali urgenze verranno gestite esclusivamente previo appuntamento
Si invita ad una forte raccomandazione alla stretta osservanza delle suddette disposizioni, nonché delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. dell’8 marzo 2020.
Occorre rammentare, infine, che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge in epigrafe, si è passibili della violazione di cui all’articolo 650 del codice penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro).
Le presenti indicazioni saranno tempestivamente aggiornate in relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità amministrative.
Tutte le disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12