Con la presente si intende dare rilievo alla prossima entrata in vigore della Legge Regionale 16 ottobre 2015 n. 24 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto" prevista dopo 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. avvenuta in data 21 ottobre 2015.
La norma trova applicazione per "gli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17 [n.d.r. SCIA], 18 [n.d.r. Denuncia inizio attività alternativa al Permesso di costruire], e 19 [n.d.r. Permesso di costruire], della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), nonché a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis) [n.d.r. Manutenzioni straordinarie e impianti in copertura in edilizia libera], della medesima legge regionale" (art. 3).
Sostanzialmente la norma, nei casi di applicazione, chiede al committente o ad altro soggetto legittimato di provvedere alla predisposizione dell'elaborato tecnico della copertura (vedi definizione art. 2 c. 1 lett. d) i cui contenuti sono dettagliati all'art 6 e prevede una fase progettuale e un'integrazione antro la fine lavori. Va evidenziato che gli adempimenti in caso di edilizia libera sono semplificati, non richiedendo relazioni tecniche.
Con la presente comunicazione si vogliono mettere in rilievo i seguenti aspetti:
- La norma coinvolge committente, progettista e installatore, prevedendo che il Coordinatore della Sicurezza recepisca i contenuti dell'elaborato tecnico all'interno del fascicolo dell'opera di cui all'all. XVI D.Lgs. 81/08 che di fatto è un documento diverso non coincidente.
- La norma, all'art. 7 quali sanzioni per i mancati adempimenti, prevede il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'inizio dei lavori e successivamente per l'abitabilità o agibilità.
Si invitano tutti gli iscritti a prendere visione del testo della norma regionale, comprensiva del suo Allegato A, a dare attuazione a quanto ivi previsto e ad informare i committenti in merito alla norma stessa.