Versione stampabile | pubblicato il 01 Maggio 2014

Piano Offerta Formativa 2014

La riforma degli ordinamenti professionali trova sua applicazione con il DPR 7 agosto 2012 n. 137 nel quale viene licenziato il relativo Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. In questo fondamentale atto legislativo vengono introdotte molteplici novità nell'ambito delle professioni ordinistiche, novità che sono andate a modificare in alcuni casi anche profondamente l'impalcato normativo sul quale si basa anche la professione di architetto.
Tra le modifiche apportate, scorrendo il Regolamento troviamo una esatta definizione di professionista con ambiti di applicazione, accesso e esercizio dell'attività, la possibilità di attuare ogni forma di pubblicità informativa, l'introduzione dell'obbligo di stipula di una assicurazione professionale, l'obbligo della formazione continua e le nuove disposizioni sul procedimento disciplinare.
In particolare si riporta quanto definito all'art. 7 – Formazione continua – del citato DPR 137/2012:

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto al presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

A seguito del DPR 137/2012 il 26 giugno 2013 il CNAPPC approva il Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo e successivamente le Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo. In questi due testi sono normate tutte le caratteristiche che devono avere gli eventi che concorrono alla formazione continua.
Tra le definizioni e criteri ivi contenute troviamo che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo di 20 cfp annuali  (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei crediti formativi professionali va ridotto proporzionalmente.
Vengono inoltre definiti in quali occasioni si riscontrano le condizioni per esoneri, parziali o totali, dall'attività di formazione.

Cogliendo questo obbligo come un’opportunità è stato predisposto un Piano di Offerta Formativa per l’anno 2014 che spazia nelle varie aree come: architettura, paesaggio design tecnologia, gestione della professione, norme professionali e tecnologie, sostenibilità, storia restauro e conservazione, strumenti conoscenza comunicazione, urbanistica ambiente e pianificazione e sicurezza. Obiettivo è quello di poter garantire all’iscritto una proposta formativa di qualità, non particolarmente costosa volta alla qualificazione professionale per poter affrontare un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo.

icon_pdf  Piano Offerta Formativa 2014