Versione stampabile | pubblicato il 18 Dicembre 2014

Esonero formazione

Ai sensi dell’art. 7 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, puo esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attivita formativa nei seguenti casi:

a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

· non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, ne soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
· non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, ne soggetto al relativo obbligo;
· non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto e esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
 

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età, non è necessario presentare istanza di esonero.
La richiesta di esonero deve pervenire entro il 10 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo oappc.pordenone@archiworldpec.it o alla e-mail architettipordenone@archiworld.it

Alleghiamo la seguente modulistica:

– modello 1 – per esonero parziale dall’obbligo di svolgimento dell’attività formativa

– modello 2 – per esonero relativo al mancato esercizio della professione