Riportiamo ed alleghiamo la Circolare 01/13 della Federazione Regionale OAPPC del FVG sul tema della formazione
1. Corsi per la sicurezza in modalità e-learning
Si ritrasmette l'allegata circolare CNAPPC n. 25/2013, per ribadire l'invito alla prudenza ivi contenuto in merito all'ammissibilità (o all'inammissibilità) dei corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in sede di progettazione e coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione (CPEL) e dei corsi di responsabile di servizio prevenzione e protezione (RSPP), qualora disposti con modalità “e-learning”, “on line” o a distanza.
Un tanto a fronte del rischio, per i corsi CPEL, che il titolo abilitativo conseguito con modalità di formazione a distanza possa essere disconosciuto.
Si rimane peraltro in attesa del definitivo chiarimento già richiesto dal nostro Consiglio Nazionale al competente Ministero del Lavoro, di cui verrà fornita tempestiva informazione.
A riguardo si rimarca, in effetti, che la normativa di riferimento, mentre ha sancito l'ammissibilità della formazione a distanza per i corsi di RSPP, nulla precisa riguardo ai corsi CPEL disposti con tale modalità.
2. Corsi abilitanti e crediti formativi
Si coglie l'occasione per chiarire che, in linea generale, tutti i corsi formativi finalizzati al conseguimento di un titolo abilitante – ossia di un titolo obbligatoriamente previsto ai sensi di normative nazionali per regolare l'assunzione di specifiche competenze e responsabilità professionali non coperte dalla sola abilitazione susseguente alla laurea (ad es. in materia di sicurezza o di prevenzione incendi) – sono assimilati alla fattispecie della formazione di base.
Ne consegue che la frequentazione di tali corsi, ivi inclusi i corsi per l'obbligatorio aggiornamento periodico del titolo abilitante (es.: corsi ex D.Lgs. n. 81/2008), non può dar luogo alla maturazione di crediti formativi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua di cui all'art. 7 del DPR 07 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
3. Entrata in vigore dell'obbligo formativo.
Si precisa infine che:
– la fase di sperimentazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale continuo, di cui all'art. 7 del DPR 07 agosto 2012, n. 137, verrà avviata a decorrere dal 1° luglio 2013.
– soltanto al termine di tale fase, ossia dal 1° gennaio 2014 l’obbligo formativo decorrerà a tutti gli effetti, inclusi quelli disciplinari.
Le modalità di adempimento dell'obbligo verranno comunicate tempestivamente, non appena le procedure di attuazione regolamentare saranno definitivamente approvate in sede nazionale.