Ricordiamo che in base all'art. 7 del D.P.R. agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore la formazione continua per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
L’introduzione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo allinea gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori a molti altri professionisti italiani che già da tempo hanno l’obbligo dell’aggiornamento.
Il Regolamento per l’aggiornamento professionale è stato approvato dal Ministero e di seguito il CNAPPC ha elaborato le Linee Guida. Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione di questi due documenti che sono disponibili nel ns. sito
Di seguito riportiamo come estratto i punti più importanti del regolamento e delle linee guida.
Crediti formativi obbligatori (cfp):
Triennio transitorio 2014 – 2016
- 60 cfp complessivi nel triennio: con n. 10 minimo all’anno, di cui almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e Compensi professionali
Triennio 2017 – 2019 e a seguire
- 90 cfp complessivi nel triennio: con n. 20 minimo all’anno, di cui almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e Compensi professionali
In ogni caso eventuali crediti maturati in eccesso, questi possono essere riportati nel triennio successivo nel limite massimo di 10 crediti.
Per i neo-iscritti l’obbligo parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine.
I crediti nei trienni possono derivare dalle seguenti attività:
- Corsi di aggiornamento – max 26 crediti annui (16 nel triennio 2014-2016)
- Seminari convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, et simila– max 26 crediti annui crediti annui (16 nel triennio 2014-2016)
- Master universitario di 1° e 2° livello e dottorato di ricerca – max 5 crediti annui
- Partecipazione attiva di iscritti all’ordine, ad eccezione degli organi eletti, alle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi- max – max 5 crediti annui
- Attività particolari validabili a posteriori dall’Ordine territoriale (visite a mostre, monografie e articoli scientifici, viaggi di studio ecc.) – max 5 crediti annui
Aree oggetto dell’attività formativa
- architettura, paesaggio, design, tecnologia
- gestione della professione
- norme professionali e deontologiche
- sostenibilità
- storia, restauro e conservazione
- strumenti, conoscenza e comunicazione
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
Dipendenti pubblici
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee guida.
Attività formativa all’estero
Il professionista che ha svolgerà attività formativa relativa a corsi, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et simila tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi ed altri soggetti, dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una specifica richiesta con allegata documentazione attestante l’avvenuta partecipazione (attestati di frequenza, programma attività, costi partecipazione, ecc.). L’Ordine, entro 15 giorni dal ricevimento, previa valutazione deve trasmettere il materiale al CNAPPC.Il Consiglio Nazionale, entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza, deve comunicare all’Ordine il numero di crediti attribuiti.
Riconoscimento dei crediti
Entro febbraio di ogni anno (a partire dal 2015) ogni iscritto deve comunicare all’Ordine il percorso formativo seguito nell’anno precedente. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effettivamente svolta secondo le modalità che verranno comunicate successivamente.
Gli iscritti sono tenuti a conservare i certificati di partecipazione.
Esoneri
In casi particolari il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa: vedi art. 7 delle linee guida. I casi contemplati sono:
- maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on – line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
- malattia grave, infortunio (da presentare certificato medico), assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Per essere esonerati dall’obbligo devono presentare al proprio Ordine territoriale una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, sottoscrivano:
- di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetti ai relativi obblighi;
- di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’esenzione per il mancato esercizio professionale comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
I crediti formativi acquisiti durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo non possono però essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Per tutti i professionisti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo decade l'obbligo della formazione continua al compimento dei 70 anni di età.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 137/2012 l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente nei confronti di coloro che non assolvono l’obbligo formativo, salvo i casi nei quali l’iscritto provveda ad adempiere i propri obblighi nel termine di sei mesi dalla scadenza triennale.