Versione stampabile | pubblicato il 11 Settembre 2013

Chiarimenti assicurazione RC professionale

A partire dal 15 agosto 2013 è divenuto obbligatorio che ogni professionista stipuli un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. La casistica che identifica il "professionista", come è ben noto a tutti noi, è molto vasta, frammentata e per nulla omogenea tanto da rendere ardua ogni generalizzazione.
Viste le tante interpretazioni che circolano pare utile innanzitutto richiamare la normativa:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

Art. 5
Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il CNAPPC, con una circolare del 26.04.2012 prot. 528, fornisce un’interpretazione della norma per alcuni casi specifici.
La circolare – il cui testo alleghiamo – specifica quanto segue:

In via generale ed astratta, è possibile individuare alcune tipologie di iscritti per cui si evidenziano criticità relativamente all'assicurazione professionale obbligatoria, e più precisamente:

a. Professionista in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa

b. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non esaustiva di perizie, collaudi, ecc.)

c. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna

d. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time

Per la fattispecie di cui al punto a) appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto far inserire nella polizza assicurativa del titolare dello studio una apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell’assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell’assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l’assicurato.

Per la fattispecie di cui al punto b), appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell’ente con le modalità di cui al precedente punto.

Per la fattispecie di cui al punto c), non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna

Per la fattispecie di cui al punto d), stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa l’obbligo della polizza assicurativa, ed eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie.

Si evidenzia che anche nei casi particolari trattati è sempre considerata necessaria (con esclusione dei casi in cui sia conclamata l’inesistenza di rilevanza esterna) la presenza di una assicurazione RC che copra ogni professionista; e questo, sia che questa sia di tipo personale – e quindi sottoscritta dal singolo professionista – sia nel caso che la copertura assicurativa venga realizzata da parte del titolare dello Studio o da parte di un Ente Pubblico mediante l'attivazione, con apposita clausola, della copertura di eventuali collaboratori e dipendenti.

È quindi fondamentale essere consapevoli della necessità di una copertura assicurativa e verificare in ogni situazione la propria posizione, in quanto la mancata presenza della copertura (leggi clausole) o la sua non adeguata formulazione può portare, in alcuni casi particolari, di fatto ad esporre il professionista, sia esso collaboratore o dipendente, alla possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte del titolare dello studio o dell’ente.