L’ASS n.6 Friuli Occidentale, con la nota allegata ha comunicato che, anche sulla base del parere del Ministero delle Infrastrutture del 16.03.2010 sui contenuti dell’art. 20 del DPR 380/2001 e, da una attenta lettura del D.L. 21.06.2013, ritiene che il parere dell’Azienda Sanitaria risulti pertinente solamente per i casi in cui la verifica in ordine alla conformità dei progetti alle norme igienico sanitarie e dei luoghi di lavoro comporti valutazioni tecnico discrezionali da parte dell’Ufficio Comunale competente e quindi solamente per gli interventi che prevedono una deroga ai requisiti igienico-sanitari definiti dalla normativa vigente ivi compreso quello previsto dal D. Lgv. 81/08 e s.m.i. in materia di caratteristiche dei luoghi di lavoro e gli Strumenti Urbanistici Comunali e i Regolamenti per l’Igiene Comunali.
In tutti gli altri casi gli inteventi sono per l’appunto assoggettabili ad autocertificazione del progettista.
| pubblicato il 06 Novembre 2013