Riceviamo ed alleghiamo la Circolare del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. n. 10, Prot. n. 90 del 16 gennaio 2014 – "Competenze professionali – Immobili di interesse storico e artistico – Sentenza Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014." e relativi allegati dove si afferma “in via definitiva che le prestazioni professionali inerenti il restauro competono agli architetti, in particolare per la D.L. ma tanto più, per i progetti.
La sentenza non sottrae alla possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una logica di sinergia di saperi e competenze, ma rimane obbligata la responsabilità e il coordinamento dell’architetto.
Altrettanto importante è la chiarezza fatta dal Consiglio di Stato sulla supposta equiparazione di architetti e ingegneri, per il tramite delle Direttive comunitarie, che viene invece esclusa. “
Di seguito si riporta la comunicazione inoltrata a tutte le PA della Regione a firma del Segretario Generale della Federazione Architetti PPC FVG
"……. Vi comunico ed allego la Sentenza n°12 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di Stato e relativo commento, che individua in via definitiva le prestazioni professionali inerenti gli interventi edilizi di competenza degli Architetti, in particolare per quanto riguarda la Direzione Lavori, ma tanto più evidentemente per la progettazione a tutti i livelli. La sentenza è il risultato di un lungo impegno del CNAPPC, nel sostenere un principio che va oltre le questioni di mera competenza ai sensi di legge, affermando un principio di carattere culturale, strettamente connessa alla specifica competenza degli Architetti, che li prepara a tutelare il patrimonio monumentale del Paese, trattandosi di “…scelte culturali connesse la maggiore preparazione
accademica conseguita dagli Architetti nell’ambito delle attività di restauro e risanamento…”.
Colgo l’occasione per segnalare che tali competenze riguardano tanto gli edifici oggetto di tutela ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), quanto le “opere di edilizia civile che presentano carattere artistico”, ai sensi dell’articolo 52 del R.D. 2537 del 1925.
In coerente applicazione del citato articolo, sempre secondo il Consiglio di Stato, devono ritenersi precluse agli ingegneri la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico.
La Sentenza non sottrae la possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una logica di sinergia di saperi e competenze, ma rimane obbligata la responsabilità ed il coordinamento dell’Architetto.
Altrettanto importante è la chiarezza fatta dal Consiglio di Stato sulla supposta equiparazione di Architetti ed Ingegneri, per il tramite delle Direttive Comunitarie, che viene definitivamente esclusa. …….."