Il 13 febbraio, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti.
È partita, ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 12 del 2017 del Commissario straordinario, la raccolta delle domande di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal giorno 13 febbraio 2017.
La domanda di iscrizione dovrà essere formulata dal professionista mediante l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario, pubblicata al seguente Link .
Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco speciale i professionisti rientranti in una delle categorie previste dall’art. 5, paragrafo §1, lett. G) dell’Allegato “A” dell’ordinanza n. 12 del 2017., che si riporta:
Art. 5 – Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
- Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritto all’albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
- h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
- i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
- j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
- In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.
I professionisti che hanno presentato domanda prima della pubblicazione dell’avviso devono riformulare la manifestazione d’interesse utilizzando il modulo indicato e seguendo la procedura descritta.