Versione stampabile | pubblicato il 02 Agosto 2013

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Di seguito riceviamo e pubblichiamo la circolare CNAPPC n. 762 del 31.07.2013 avente per oggetto: "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" nonchè il "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137"

Riportiamo il testo dell'art. 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )

 "Art. 7
Formazione continua

  1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria  competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

  2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
   a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo  di aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli  ordini o  collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei soggetti autorizzati;
   b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio  nazionale, dei corsi di aggiornamento;
   c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita'  di misura della formazione continua.

 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

  5. L'attivita' di formazione,  quando  e'  svolta  dagli  ordini  e collegi, puo' realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con altri soggetti.

  6.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di formazione professionale.

  7. Resta ferma la normativa  vigente  sull'educazione  continua  in medicina (ECM)."