Gli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegnri della provincia di Pordenone hanno inviato all'Amministrazione di Fiume Veneto, la seguente comunicazione relativa all'avviso per indagine di mercato per la procedura negoziata per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e DL per l'adeguamento sismico ed efficienza energetica delle scuole elementari C. Battisti di Fiume Veneto
Oggetto: Avviso per indagine di mercato in conformità al disposto dell’art. 267 comma 7 del DPR 207/10 e s.m.i. per l’individuazione dei cinque soggetti da invitare alla procedura negoziata per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento sismico ed efficienza energetica delle scuole elementari C. Battisti di Fiume Veneto – Osservazioni
Con riferimento all’avviso in oggetto, gli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, con la presente intendono evidenziarne alcune criticità in grado di pregiudicare la legittimità dell’intera procedura.
Dall’analisi del testo emerge che l’importo a base di gara non è stato calcolato con i parametri del Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".
Tale norma è entrata in vigore il 21 dicembre 2013 e stabilisce i parametri che devono essere obbligatoriamente osservati per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all'ingegneria.
Infatti ai sensi dell'art.5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni nella legge n.134 del 7 agosto 2012), che ha modificato l'art 9 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), "ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo".
Dal 21 dicembre 2013, dunque, tutti i bandi di gara per servizi di architettura e ingegneria devono fare riferimento al decreto 143/2013 per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta.
Diversamente da quanto la norma impone, l’importo di € 50.400,00 indicato nell’avviso, risultato da una stima al ribasso applicata sull’onorario ai fini di ricondurre le spese tecniche entro i limiti ammissibili del contributo regionale, non è congruo rispetto ai criteri legislativamente fissati con il D.M. 143/2013, adottando i quali il corrispettivo da porre a base di gara risulta infatti di € 94.574,86 come da schema allegato.
Inoltre la mancata suddivisione dell’importo dei lavori nelle categorie relative a opere edili, strutture e impianti non consente una corretta applicazione dei citati parametri di calcolo, che probabilmente porterebbero a un importo finale superiore alla soglia di € 100.00,00 oltre la quale non è consentita la procedura negoziata.
Oltre a ciò il non avere esplicitato le prestazioni professionali richieste, come indicato dal citato DM 143/13, impedisce ai professionisti una esatta valutazione della complessità tecnica dell’intervento e la successiva formulazione di offerte pertinenti.
Pertanto l’avviso per indagine di mercato n. 0011983 di prot. del 31/07/2014 pubblicato da codesto Comune viola i principi della trasparenza e della legittimità dell’azione della Pubblica Amministrazione.
Per detto motivo si diffida Codesta Amministrazione a verificare il rispetto della norma nei termini sopra illustrati e, in via di autotutela, a sospendere il bando e provvedere alla sua immediata rettifica.
Si rilevano inoltre le seguenti incongruenze in riferimento alla vigente normativa inerente all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
– la limitazione del numero di partecipanti in base alla data di arrivo delle manifestazioni d’interesse non trova riscontro in alcun dettato normativo;
– la chiusura dei termini di ricezione di tali richieste al raggiungimento del numero indicato di quindici, limita la durata dell’avviso, diversamente da quanto normativamente indicato;
– il limite massimo di quattro componenti per i raggruppamenti temporanei non è giustificato da alcuna motivazione concreta e non trova riscontro in alcuna norma.
Infine la scelta della procedura di affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, pur consentita dalla legge, elude quanto riportato in premessa dal DPR 207/2010 che recita “Ritenuto che, in relazione all'art. 266, quarto comma, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio unico di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'art. 81, primo comma, del codice, attuativa degli artt. 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici”.
In particolare, si ritiene che una valutazione di tipo qualitativo sia indispensabile nella scelta dei professionisti cui affidare la riqualificazione strutturale ed energetica di un edificio strategico quale una scuola primaria.
Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra codesti Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell’interesse della collettività intera, confidiamo in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata in difetto ogni azione presso le sedi opportune.
A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, porgiamo distinti saluti.